PER LE AZIENDE
RLST
Viene messa a disposizione del Fimi/Ebap la Figura di RLST, come previsto dall’art.48 del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs.81/08 e s.m.), per la tutela dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.
Alle aziende agricole, in regola con il versamento dei contributi Fimi e Cac, che non superano l’assunzione 15 lavoratori, nel caso in cui i lavoratori non abbiano eletto il loro Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), viene indicato il nominativo del RLST.
Tale soggetto svolge gli stessi compiti previsti per il RLS.
Si riportano i compiti più importanti previsti per tale figura:
– accede ai luoghi di lavoro
– è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi
– promuove le misure di prevenzione e protezione e fa proposte in merito all’attività di prevenzione
Le attività del RLST seguono precise procedure definite e dal comitato di gestione del Fimi/Ebap composto dai rappresentanti delle Associazioni di Categoria Datoriali e delle Associazioni Sindacali dei Lavoratori.
1. I compiti del RLS: Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza comma 1 2. La figura del RLST: Articolo 48 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

